Onorevoli Colleghi! - L'attuale sistema della rappresentanza sindacale, nell'esprimere difformità dal modello costituzionale, privilegia il dato numerico associativo e quindi l'assetto rappresentativo di stampo tradizionale.
      L'evoluzione in campo economico e sociale impone di prestare attenzione e di tradurre in forme associative le istanze che provengono da settori minoritari dal punto di vista numerico, ma non sul piano dell'importanza negli attuali mutamenti degli assetti produttivi e sociali.
      In tale ambito rivestono particolare significato le forme associative sindacali che provengono dalle categorie medio-alte rappresentate dalle professioni intellettuali del lavoro dipendente.
      Si determina pertanto la necessità non tanto di supportare tali forme associative, quanto di sopperire all'inevitabile deficit quantitativo, mediante idonei interventi finalizzati a sostenere iniziative e attività di indubbia utilità in quanto destinate a tradursi sul piano istituzionale.
      Necessita pertanto un'iniziativa legislativa volta a qualificare tali forme associative e quindi a perequare i termini di effettività dell'azione sindacale nell'evoluzione del settore che ha fatto seguito alla legge 18 novembre 1977, n. 902, recante «Attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste».
      La motivazione della presente proposta di legge trova le sue fondamenta nella considerazione dei soggetti sindacali che non hanno beneficiato della ripartizione degli immobili della ex Gioventù italiana del littorio (GIL) (citata legge n. 902 del 1977). Infatti costoro si trovano ora in condizioni di dover sopportare i notevoli costi delle sedi nazionali, regionali e territoriali, che incidono profondamente nei bilanci dei predetti sindacati. Allo stato attuale, pertanto, si crea una situazione di inferiorità operativa stante la disparità di

 

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trattamento, per i motivi esposti, con il manifestarsi di situazioni di permanente incostituzionalità.
      Nella situazione di esclusione dai benefìci previsti dalla legge n. 902 del 1977 si trovano tutte le nuove professionalità, come la categoria dei quadri, la cui legge di riconoscimento è entrata in vigore dal 1985 e quindi successivamente alla predetta legge n. 902 del 1977. Pertanto beneficiarie dei finanziamenti pubblici potrebbero essere solo ed esclusivamente le organizzazioni che non hanno usufruito dei citati vantaggi e che sono sorte successivamente alla data di attribuzione degli immobili ex GIL.
      I finanziamenti devono essere collegati a programmi di effettiva attività organizzativa, negoziale, formativa, nonché all'aspetto logistico riguardante i canoni di locazione delle sedi distribuite sul territorio nazionale con le relative spese di personale, di gestione e di utenza, oltre alle spese relative all'informatizzazione, ai telefoni, all'elettricità, alla manutenzione, e così via.
      Va infine tenuto presente che le organizzazioni sindacali in questione non dispongono né di patronati, né di centri di assistenza fiscale e che l'autofinanziamento proviene esclusivamente dalle quote sindacali degli iscritti.
      Un elemento di ulteriore selezione dei soggetti, da cui fare scaturire i richiamati diritti economici, è l'appartenenza al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o al Comitato economico e sociale europeo.
      Si impone altresì, successivamente alla parziale abrogazione dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 ad opera del referendum del 1995, di definire in maniera inequivoca il tema dei contributi sindacali nel rispetto sia del responso referendario che della volontà dei singoli lavoratori di cedere il proprio credito al sindacato.
      La presente proposta di legge individua, in primo luogo, i soggetti destinatari del provvedimento, quindi distingue le diverse ipotesi di attribuzione, ovvero i casi ordinari e i casi collegati a iniziative particolari, e fissa le relative procedure.
 

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